Menu principale:
ORGANIZZAZIONE
|
|||
BOVINO |
CASTELLUCCIO DEI SAURI |
PANNI |
|
COORDINATORI |
D'EMILIO ANTONIETTA |
DOTA EMANUELA |
CONSIGLIO FILOMENA |
SEGRETARI |
LOBOZZO GIOVANNA |
GENTILE LUCIA |
MARCIELLOANGELA |
|
|||
COORDINATORI
|
SMACCHIA ANTONETTA (1A) GUERRA MARISA(1B) |
PAGLIA MICHELE(1U) |
RAINONE ANTONIA (1C E 2C) |
SEGRETARI |
GELSOMINO GIOVANNA(1A)SPREMULLI MARINA(1B) |
STEA LAURA(1U) |
CIPOLLETTI ELENA B.(1C E 2C) |
|
|||
COORDINATORI
|
LOMBARDI MARIA R.(1A) |
CURCELLI RITA (1D) |
DI MARTINO CARLA(1C e 2 C)) |
SEGRETARI |
BONUOMO CARMELA(1A |
CASTELNUOVO M. o IPPOLITO M.R. (1D)(si alternano) |
CORNACCHIA GIUSEPPE(1C e 2C) |
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE I - NORME GENERALI
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI
STUDENTI E DEI GENITORI
CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti
e dei genitori
Sezione I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto
Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole
elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente
composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei
gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare
e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di
intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai
sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi
interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla
classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni
iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della
classe;
d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe,
eletti dagli studenti della classe.
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può
partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei
genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri
residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità
europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli
assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle
corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali
e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai
docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti
coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside
a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti
interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola
presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla
valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola
presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal
direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro
delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di
formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad
iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra
docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di
programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177
e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle
leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'articolo 19 lettera d) del regio
decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al
presente titolo.
10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al
provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico
provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) dell'articolo 19 del
regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta
alla giunta esecutiva del consiglio di istituto competente ai sensi dell'articolo 10, comma
11.