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Istituto Comprensivo Bovino


CONSIGLIO DI INTERSEZ./INTERCLASSE/CLASSE

ORGANIZZAZIONE


SCUOLA DELL'INFANZIA

 

BOVINO

CASTELLUCCIO DEI SAURI

PANNI

COORDINATORI

D'EMILIO ANTONIETTA

DOTA EMANUELA

CONSIGLIO FILOMENA

SEGRETARI

LOBOZZO GIOVANNA

GENTILE LUCIA

MARCIELLOANGELA


SCUOLA PRIMARIA

COORDINATORI

SMACCHIA ANTONETTA (1A) GUERRA MARISA(1B)
RAINONE RAFFAELE(2A)
GRECO VALLEVERDINA(3A)
COLELLA GIUSEPPINA (3 B)
CICIONI STEFANIA(4A E 4B)
TOTARO MARIA LUIGIA (5A E 5B)

PAGLIA MICHELE(1U)
DI GIOVANNI ANNA ROSA(2D)
ALBANESE ROSA(2E)
DI FRANCESCO ANNUNZIATA(3U)
PENNELLA CARMELA(4U)
DE MUZIO CARMELA (5D E 5E)


RAINONE ANTONIA (1C E 2C)
SENERCHIA MARIA PIA(3C E 4C)
SENERCHIA CONCETTINA (5C)

SEGRETARI

GELSOMINO GIOVANNA(1A)SPREMULLI MARINA(1B)
SCHIAVONE GIOVANNA(2A)
BIZZARRO GIOVANNA(3A)
MANCINO CINTHIA (3B)
MICALONI MARIA TERESA (4A E 4B)
FELLI LUCILLA(5A E 5B)

STEA LAURA(1U)
DI STASIO SABRINA(2D)
MERLINO NUNZIA(2E)
CIRUOLO CONCETTINA(3U)
RAUSEO CONCETTA(4U)
PUCCI MARGHERITA(5D E 5E)

CIPOLLETTI ELENA B.(1C E 2C)
SCAPERROTTA GRAZIA(3C E 4C)
PROCACCINI COLOMBINA (5C)


SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO

COORDINATORI

LOMBARDI MARIA R.(1A)
PIAZZOLLA ROSARIA(1B)
GESUALDI ANNA MARIA (2A)
GUERCIA IRENE(3A)
SCOPECE MARIA R.(3B)
CATALDO CARMELA (STRUMENTO MUSICALE)

CURCELLI RITA (1D)
CONSOLETTI IMMACOLATA(3D)
DEL VECCHIO ELVIRA (3D)
IEFFA GIOVANNA(3E)

DI MARTINO CARLA(1C e 2 C))
MAURIELLO LUCIA(3C)

SEGRETARI

BONUOMO CARMELA(1A
LA ROCCA ALFONSO(1B) SALANDRA LIDIA(2A)
CATALDO CARMELA(3A)
PALUMBO MARIA ELENA (3B)

CASTELNUOVO M. o IPPOLITO M.R. (1D)(si alternano)
MUSCI LUNA(2D)
MARSEGLIA TERESA( 3D)
LAMOTTA ANGELA (3E)


CORNACCHIA GIUSEPPE(1C e 2C)
DE MICHELE TERESA(3C)

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

PARTE I - NORME GENERALI

TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI
STUDENTI E DEI GENITORI

CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti
e dei genitori

Sezione I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto

Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole
elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente
composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei
gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare
e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di
intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai
sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi
interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla
classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni
iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della
classe;
d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe,
eletti dagli studenti della classe.
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può
partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei
genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri
residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità
europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli
assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle
corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali
e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai
docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti
coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside
a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti
interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola
presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla
valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola
presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal
direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro
delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di
formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad
iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra
docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di
programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177
e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle
leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'articolo 19 lettera d) del regio
decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al
presente titolo.
10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al
provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico
provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) dell'articolo 19 del
regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta
alla giunta esecutiva del consiglio di istituto competente ai sensi dell'articolo 10, comma
11.

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